La Convenzione relativa alla conservazione della
vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa,
sottoscritta a Berna il 19 settembre 1979, mira ad assicurare,
mediante una cooperazione
tra gli Stati, la conservazione della flora
e della fauna europea e dei loro habitat naturali.
Il Trattato pone particolare attenzione alla protezione
delle specie minacciate d'estinzione, comprese quelle
migratrici, e vieta qualsiasi forma di cattura, di detenzione,
di uccisione e commercio, di tutte le specie elencate
negli Allegati. Tra i suoi obiettivi vi sono:
- la tutela della flora e della fauna selvatica e dei
loro habitat naturali;
- la promozione della cooperazione tra gli Stati, attraverso
il coordinamento dellazione dei Paesi
contraenti nell'adozione di standard comuni e delle
politiche volte ad un utilizzo sostenibile della biodiversità;
- la tutela stretta delle specie vegetali ed animali elencate
nellAllegato
I (specie vegetali a protezione speciale di cui è
vietata: la raccolta, la collezione, il taglio o lo sradicamento
intenzionali), e nellAllegato
II (specie animali a protezione speciale, nei confronti
dei quali sono vietati i seguenti comportamenti intenzionali:
qualsiasi forma di cattura, detenzione od uccisione; il
danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione
o di riposo; il disturbo, specie nel periodo della riproduzione,
dell'allevamento o del letargo; la distruzione o la raccolta
di uova dallhabitat naturale o la loro detenzione;
il possesso ed il commercio interno, sia degli animali,
vivi o morti come pure imbalsamati, sia di loro parti
o derivati facilmente identificabili);
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Esempi
di specie strettamente protette riportate nellAllegato
I: ( in alto da sinistra) Cremnophyton lanfrancoi,
specie caratteristica della flora maltese nel suo
habitat naturale; a destra particolare,
( in basso da sinistra) Woodwardia radicans e Tetraclinis
articulata. (© 2005 Pietro Pavone - DBUC).
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- la protezione delle specie animali elencate nellAllegato
III, che devono essere oggetto di regolamentazione
(divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione
del possesso, del trasporto o della vendita ...) al fine
di non comprometterne la sopravvivenza;
- la messa al bando dei metodi di uccisione e cattura,
od altri metodi di sfruttamento, elencati nellAllegato
IV.
La Convenzione prevede, tuttavia, deroghe alle disposizioni
sopra indicate:
- nell'interesse della protezione della flora e della
fauna;
- per prevenire importanti danni a colture, bestiame,
zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme
di proprietà;
- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
della sicurezza aerea o di altri interessi pubbliciprioritari;
- per fini di ricerca ed educativi, per il ripopolamento,
la reintroduzione, e per il necessario allevamento;
- per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva
ed in certa misura, la cattura, la detenzione od altro
sfruttamento oculato di alcuni esemplari di animali o
piante selvatiche.
Aderendo al Trattato le Parti simpegnano a prendere
ogni misura utile per la conservazione della flora e della
fauna selvatica, misure di cui si dovrebbe tenere conto
al momento dellelaborazione della politica nazionale
di pianificazione e sviluppo, nonché nella lotta
allinquinamento. Le Parti incoraggiano, inoltre,
leducazione e la diffusione delle informazioni generali
sulla necessità di conservare il patrimonio naturale.
Un Comitato Permanente, costituito dai rappresentanti
delle Parti, ha il compito di controllare che le disposizioni
della Convenzione siano adeguate allevolversi dei
bisogni della vita selvatica. Il monitoraggio e l'implementazione
della Convenzione sono svolti attraverso l'adozione di
Raccomandazioni e Risoluzioni da parte del Comitato che
si riunisce ogni anno e che coordina le attività
di specifici gruppi di esperti e l'organizzazione di numerosi
seminari.